Istatudu

STATUTO ASSOCIAZIONE LIBERTADE

ART. 1
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
E’ costituita, ai sensi della legge 11 agosto 1991 no 266 e successive modificazioni, ’organizzazione di volontariato denominata “Libertade” (di seguito “l’Associazione”), senza scopo di lucro.
Essa ha sede in Cagliari, Via Mandrolisai n. 58/60
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati anche in altre città del territorio Sardo.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà e di democrazia, antirazzismo, antifascismo e rifiuto di ogni forma di discriminazione etnica, sessuale o di genere che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.
La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2
SCOPI E FINALITÀ
L’Associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in favore di tutte le persone che svolgano attività in Sardegna in favore dell’autodeterminazione dei popoli ed individuale, per i diritti civili, ambientali, culturali, sindacali e di tutti i lavoratori, siano esse appartenenti a gruppi politici organizzati, comitati di difesa del territorio o singoli, qualora le stesse siano destinatarie di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e/o di polizia limitativi della libertà personale o di qualsiasi altro diritto.
Sono scopi dell’Associazione:

  1. facilitare l’assistenza legale alle persone impegnate nelle predette lotte politiche e sociali, in ogni eventuale controversia giudiziaria o stragiudiziale;
  2. incentivare la nascita di sportelli dell’Associazione in qualsiasi zona della Sardegna;
  3. garantire la fedeltà all’idea originaria dell’Associazione, la valorizzazione delle singole esperienze locali di attivazione degli sportelli, la raccolta di studi, ricerche e giurisprudenza su tematiche giuridiche specifiche e, in particolare, di quelle relative al riconoscimento principio di autodeterminazione dei popoli;
  4. contrastare ogni tentativo mediatico di criminalizzare o ghettizzare le lotte e i movimenti in Sardegna, attraverso una corretta informazione che possa contrastare quella proposta dagli organismi repressivi e attraverso la sensibilizzazione rispetto alla tematica della repressione dell’attività politica;
  5. fornire un aiuto economico alle persone colpite e alle loro famiglie;
  6. aiutare il reinserimento lavorativo degli individui che dovessero perdere l’impiego a seguito di indagini, provvedimenti restrittivi o per ragioni che siano connesse in qualche modo alla repressione della loro attività politica.

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi
finalità simili e che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione, le seguenti attività:

  1. promuovere iniziative volte ad affermare il principio di autodeterminazione dei popoli;
  2. promuovere iniziative volte ad affermare i diritti fondamentali delle persone;
  3. costituire Commissioni, Comitati scientifici, e culturali, organizzando convegni, seminari, e costruendo un collegamento diretto e bilaterale con scuole e università, al fine di favorire percorsi di aggiornamento costante per i propri associati;
  4. promuovere, organizzare, gestire iniziative di sensibilizzazione, informazione;
  5. organizzare eventi, convegni e iniziative di vario genere utili alla diffusione degli obiettivi dell’associazione sia in Sardegna che in altri territori europei ed extraeuropei;
  6. le attività di cui al comma precedente sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti;
  7. agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per;
  8. l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa;
  9. ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 3
I SOCI
Il numero degli aderenti è illimitato.
Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Sono soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo,
fermo restando le ipotesi di cui all’articolo 5.
Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri, fatta eccezione per il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione che spetta ai soli soci maggiori di età.

Art. 4
DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
I soci sono obbligati:

  1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
  2. al rispetto del buon nome dell’Associazione e dei singoli sportelli; c) a versare la quota associativa annuale;
  3. a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
  4. a partecipare attivamente alla vita associativa ed a contribuire al perseguimento degli scopi sociali.

I soci hanno diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  3. ad accedere alle cariche associative;
  4. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne una copia.

ART. 5
RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI
I soci restano iscritti all’Associazione senza limiti di tempo, intendendosi la loro partecipazione tacitamente rinnovata di anno in anno, e cessano di farne parte unicamente in caso di recesso, esclusione, decadenza, morte.
I soci possono recedere in qualsiasi momento dal rapporto associativo, con semplice comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale, nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo e nonostante la richiesta formale di pagamento inviata dal medesimo organo, comporta l’automatica decadenza del socio.
Il socio è escluso dall’Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo in caso di:

  1. comportamenti contrari a quanto previsto dal presente Statuto;
  2. inadempimento delle delibere assembleari o delle decisioni del Consiglio Direttivo;
  3. comportamenti e attività lesive e contrarie al buon nome dell’Associazione e dei singoli sportelli;

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

ART. 6
QUOTA SOCIALE
La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’Assemblea dei soci. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Le modalità del conferimento della quota associativa sono disciplinate da regolamento.

ART. 7
ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti se eletto dall’Assemblea (eventuale).

Tutte le cariche e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ART. 8
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione.
Le votazioni si basano sul principio democratico “una testa un voto”.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di due deleghe per ciascun socio. La delega non può essere conferita a coloro che ricoprono cariche sociali all’interno dell’Associazione.
L’assemblea delibera a voto palese e a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati per delega ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e, trascritto nel registro delle assemblee dei soci, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  1. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  2. deliberare sul programma generale contenente le linee di indirizzo dell’attività dell’Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
  3. approvare gli eventuali regolamenti interni dell’Associazione;
  4. approvare il bilancio preventivo e quello consultivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  5. determinare l’ammontare della quota associativa annuale;
  6. approvare le richieste di modifica dello statuto di cui all’art. 17 e deliberarne le eventuali modifiche;
  7. ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  8. deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all’ordine del giorno.

L’Assemblea inoltre delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea è presieduta, su designazione dei presenti, dal Presidente, dal Vice Presidente, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro socio dell’Associazione. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario.
Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 9
CONVOCAZIONE
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione su iniziativa propria, su richiesta del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Garanti o su domanda motivata da almeno un decimo dei soci ogni qualvolta lo ritengano opportuno. Nel caso di impedimento del Presidente l’assemblea può essere convocata dal Vice Presidente.
La convocazione avviene mediante una comunicazione scritta inviata all’indirizzo indicato nel libro dei soci ovvero all’indirizzo di posta elettronica indicato dal socio, almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’assemblea. L’avviso di convocazione contiene l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e dell’ordine del giorno.

Art. 10
CONSIGLIO DIRETTIVO
L’assemblea ordinaria vota fra i propri aderenti i componenti del Consiglio Direttivo, che svolge le attività esecutive dell’Associazione su indicazione dell’assemblea.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri; il numero dei componenti deve essere dispari; resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono in caso di assenza ingiustificata alle riunioni per tre volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta il Presidente, o in caso di impedimento, dal Vice Presidente, o da almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Il primo Consiglio Direttivo ed il primo Presidente vengono eletti dai soci fondatori in sede di costituzione dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e svolge i seguenti compiti:

  1. fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione e redigere il regolamento interno che deve essere approvato dall’Assemblea;
  2. sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuale;
  3. predisporre il programma generale dell’attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  4. elaborare il piano delle attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale promuovendo e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  5. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci con provvedimento motivato;
  6. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  7. sostituire tempestivamente nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, con un altro socio (il primo dei non eletti), che resterà in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto; il Presidente dovrà convocare l’assemblea dei soci perché provveda alla rielezione completa del Consiglio stesso.

ART. 11
PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti e resta in carica fino al rinnovo del Consiglio stesso.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la firma dell’Associazione ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo.
Presiede, se eletto, le riunioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo e in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

ART. 12
DURATA DELLE CARICHE
Le cariche sociali durano 12 mesi e sono rieleggibili. Esse sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’Associazione.

ART. 13
RISORSE ECONOMICHE
L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  1. contributi degli aderenti;
  2. contributi di privati;
  3. contributi delle istituzioni pubbliche; d) contributi di organismi internazionali;
  4. donazioni e lasciti testamentari;
  5. rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Tutte le risorse economiche versate all’Associazione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi statutari.

ART. 14
BILANCIO
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voto.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
Il bilancio annuale va predisposto e sottoposto all’Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione nonché inviati tramite posta elettronica (anche per estratto) ai soci congiuntamente alla convocazione dell’assemblea che prevede la loro approvazione e devono essere resi pubblici con idonee forme di pubblicità.
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il primo di gennaio e si chiude il trentuno di dicembre di ogni anno.

ART. 15
LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione tiene i verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro dei soci dell’Associazione e quanto altro previsto dalla normativa vigente.
I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia richiesta motivata.

ART. 16
AVANZI DI GESTIONE
All’Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 17
MODIFICHE DELLO STATUTO
Le proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate all’Associazione da uno degli organi o da almeno 1/10 dei soci.
Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 18
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale e comunque secondo il disposto
dell’art. 5, comma 4 della Legge 266/91.

ART. 19
NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e alla normativa di settore.